Norme di regolamento 
ASSOCIAZIONE "PUBBLICA ASSISTENZA" 

in aderenza alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale
  1. L' Associazione "Pubblica Assistenza" è costituita dai Soci Attivi che, con la loro missione, si impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l' opera di assistenza e soccorso, sia nei casi individuali che di pubblica calamità.
  2. Per essere ammessi a far parte della categoria dei Soci Attivi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
    2. essere di sana e robusta costituzione fisica, risultante da un certificato rilasciato dal medico;
    3. possedere attitudini e requisiti fisici e morali per l' espletamento del servizio.
  3. Il richiedente dovrà presentare domanda scritta su apposito stampato rilasciato dalla P.A.
  4. Il Consiglio Direttivo dopo aver assunto le debite informazioni deciderà in merito, e la sua decisione è insindacabile; il Consiglio non è tenuto a rendere noto i motivi del mancato accoglimento della domanda.
  5. I richiedenti dichiarati idonei, dopo accettate le norme statutarie e regolamentari, acquisiscono il diritto di appartenere alla categoria di Socio Attivo.
  6. Tutti i componenti sono tenuti ad osservare il segreto.
  7. Tutti i Soci Attivi hanno l' obbligo di presentarsi con puntualità al turno di servizio, liberamente scelto a tempo debito. Chi, per ragioni di salute o di lavoro, o per gravi motivi di famiglia, non può far fronte all' impegno di svolgere il proprio turno, ha l'obbligo di avvisare in tempo debito il responsabile del servizio.
  8. E' severamente vietato ricevere compensi personali per i servizi prestati. Le eventuali mance percepite dovranno essere versate e devolute al fondo Pubblica assistenza.
  9. Il limite di età per la guida dei mezzi di soccorso nei servizi di emergenza è fissato a 75 anni. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prorogare tale limite di anno in anno.
  10. Il limite di età per la guida dei mezzi di soccorso nei servizi prenotati è fissato improrogabilmente a 80 anni.
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