Norme di regolamento ASSOCIAZIONE "PUBBLICA ASSISTENZA"
in aderenza alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale
- L' Associazione "Pubblica Assistenza" è costituita dai Soci Attivi che, con la loro missione, si impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l' opera di assistenza e soccorso, sia nei casi individuali che di pubblica calamità.
- Per essere ammessi a far parte della categoria dei Soci Attivi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- essere di sana e robusta costituzione fisica, risultante da un certificato rilasciato dal medico;
- possedere attitudini e requisiti fisici e morali per l' espletamento del servizio.
- Il richiedente dovrà presentare domanda scritta su apposito stampato rilasciato dalla P.A.
- Il Consiglio Direttivo dopo aver assunto le debite informazioni deciderà in merito, e la sua decisione è insindacabile; il Consiglio non è tenuto a rendere noto i motivi del mancato accoglimento della domanda.
- I richiedenti dichiarati idonei, dopo accettate le norme statutarie e regolamentari, acquisiscono il diritto di appartenere alla categoria di Socio Attivo.
- Tutti i componenti sono tenuti ad osservare il segreto.
- Tutti i Soci Attivi hanno l' obbligo di presentarsi con puntualità al turno di servizio, liberamente scelto a tempo debito. Chi, per ragioni di salute o di lavoro, o per gravi motivi di famiglia, non può far fronte all' impegno di svolgere il proprio turno, ha l'obbligo di avvisare in tempo debito il responsabile del servizio.
- E' severamente vietato ricevere compensi personali per i servizi prestati. Le eventuali mance percepite dovranno essere versate e devolute al fondo Pubblica assistenza.
- Il limite di età per la guida dei mezzi di soccorso nei servizi di emergenza è fissato a 75 anni. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prorogare tale limite di anno in anno.
- Il limite di età per la guida dei mezzi di soccorso nei servizi prenotati è fissato improrogabilmente a 80 anni.